Il legislatore chiarisce: lesioni lievi risarcibili solo se accertate strumentalmente (salvo quelle “oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni”, come le “cicatrici”)

Il legislatore chiarisce: lesioni lievi risarcibili solo se accertate strumentalmente (salvo quelle “oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni”, come le “cicatrici”)
30 Ottobre 2017: Il legislatore chiarisce: lesioni lievi risarcibili solo se accertate strumentalmente (salvo quelle “oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni”, come le “cicatrici”) 30 Ottobre 2017

Sul disposto dei commi dei commi 3 ter e 3 quater del d.l. n. 1/2012 (convertito dalla legge n. 12/2012) e sull’”accertamento strumentale” delle lesioni di lieve entità sono stati versati fiumi di inchiostro, accreditandone un’interpretazione controversa che, a ben guardare, non era proprio tale.

Il legislatore ha messo ora fine a queste discussioni.

L’art. 1, comma diciannovesimo della “legge annuale per il mercato e la concorrenza” 2017 (la n. 124 del 4 agosto 2017) ha, infatti, riscritto l’art. 139 del Codice delle assicurazioni, abrogando le problematiche disposizioni.

Per effetto della riforma, il testo dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 139 C.d.a. ora suona così:

In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo,   con riferimento alle lesioni, quali   le   cicatrici,   oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Pertanto le lesioni di lieve entità, d’ora in avanti, potranno essere risarcite solo se accertate sia clinicamente, sia strumentalmente, sia oggettivamente: qualora manchi uno di questi tre accertamenti, su di esse non potrà ritenersi raggiunta la prova e non potranno quindi essere risarcite.

Detto in altre parole: la refertazione del medico del Pronto soccorso e l’esame obiettivo del danneggiato non basteranno più, ma sarà indispensabile anche l’accertamento strumentale.

L’unica eccezione a questa regola sarà rappresentata da quelle lesioni lievi che siano “oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni”, come “le cicatrici”, per le quali sole sarà sufficiente l’accertamento “visivo”.

Si badi che il legislatore, a scanso di equivoci, ha ben chiarito cosa debba intendersi per “accertamento visivo”, esemplificando quelle che più frequentemente esso può consentire di apprezzare, e cioè i postumi cicatriziali.

L’intento è palesemente quello di evitare interpretazioni estensive, tali fa far passare per accertamento visivo quello di lesioni interne che, in quanto tali, non possono certo esser percepite “ad occhio nudo”, ma necessitano dell'"ausilio di strumentazione".

Il pensiero va, com’è ovvio, alle distorsioni del rachide cervicale (o lombare).

Non basta.

Il “nuovo” terzo comma, con esplicito riferimento alle “sofferenze psico-fisiche” e, dunque, al “vecchio” danno morale, precisa quanto segue:

Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

Pertanto, d’ora in avanti non sarà più possibile attribuire, in aggiunta al risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica da liquidare secondo i valori previsti dalla tabella (da ritenersi normalmente “esaustivo”), un ulteriore somma a titolo di ristoro delle “sofferenze” anzidette o simili, se non nel caso che queste siano state comprovatamente “di particolare intensità”, e cioè maggiori a quelle che solitamente si accompagnano a lesioni analoghe.

Si noti che le nuove norme si applicano anche ai giudizi in corso.

Esse, infatti, come i previgenti commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 citato, sono dirette a disciplinare la quantificazione del risarcimento dovuto al danneggiato, per cui anche per loro vale quanto ebbe ad affermare la Corte costituzionale per le norme previgenti, con la sentenza n. 235/2014: “tali nuove disposizioni… , in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore)”.

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